Ebinter Toscana: riapre il bando per il buono che ti meriti

Previsti voucher da spendere in negozi convenzionati fino ad esaurimenti risorse

L’Ente bilaterale del terziario della Toscana ha riaperto il bando per il sostegno al reddito delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende iscritte all’Ente mediante l’emissione di voucher da spendere in un circuito di negozi convenzionati. I voucher vengono assegnati fino ad esaurimento fondi e possono essere spesi entro il 28 febbraio 2025. Per accedere alle 14 misure di aiuto alle famiglie, è possibile farlo tramite gli infopoint delle organizzazioni sindacali. 
I buoni possono essere richiesti dai lavoratori a tempo indeterminato, determinato che abbiano svolto almeno 4 mesi di lavoro negli ultimi 12 mesi presso aziende iscritte e in regola con il pagamento della quota associativa e dagli apprendisti. Inoltre, è possibile richiedere i buoni entro il 15 gennaio 2025. Ciascun lavoratore può richiedere fino ad un massimo di 3 voucher e le pratiche per l’accesso al buono devono contenere la documentazione relativa all’anno 2024. 

CIPL Edilizia Industria Salerno: firmato il rinnovo

Al centro del rinnovo la formazione e sicurezza per i lavoratori ed un sistema di premialità per le imprese virtuose 

Il 3 giugno 2024 è stato sottoscritto, dopo dodici anni, da Ance Aies Salerno e dai sindacati provinciali di Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil il rinnovo del CIPL per i lavoratori delle imprese edili industriali della provincia di Salerno.
Di seguito le novità più rilevanti.
Norme premiali 
Le Parti Sociali hanno istituito le norme premiali a favore delle Imprese, con l’obiettivo di premiare con rimborsi annuali le aziende che si sono contraddistinte sul versante della legalità, della regolarità, della puntualità e della sicurezza.
Fondo Incentivo Occupazione 
Istituito un fondo Incentivo Occupazione finanziato con un contributo a carico delle Imprese pari allo 0,10% .
Elemento Variabile della Retribuzione 
Definito l’EVR nella misura del 4% dei minimi alla data del 1° gennaio dell’anno di erogazione. In caso di un indicatore negativo, l’Imprese eroga il 65% della somma eccedente.
Edilsicura
Previsto un contributo per l’Associazione Edilsicura pari allo 0,30% a carico delle imprese destinato a finanziare le attività dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza.
Lavoratori stranieri
Assegnato all’ente Scuola Edile di Salerno il compito di predisporre programmi formativi di alfabetizzazione concernente la lingua italiana.

Divieto compensazione: chiarimenti AdE per ruoli superiori a 100.000 euro con regolare rateazione

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro per i quali è in corso regolare rateazione (Agenzia delle entrate, risposta 20 giugno 2024, n. 136).

A decorrere dal 30 marzo 2024, l’articolo 4 del D.L. n. 39/2024 ha:

  • introdotto nel nostro ordinamento, all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, il comma 3bis che prevede, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione, la sospensione dell’utilizzabilità in compensazione dei crediti d’imposta fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi;

  • sostituito, con effetto dal 1 luglio 2024, l’articolo 37, comma 49quinquies, del D.L. n. 223/2006, secondo cui, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, compresi quelli per atti di recupero, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione. La previsione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Rilevato che ad oggi:

–  le disposizioni appena richiamate non hanno effetto nel nostro ordinamento, essendo una rimessa, anche ai fini della decorrenza, ad un regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze e l’altra con efficacia solo dal 1° luglio 2024;

– non è stato abrogato l’articolo 31 del D.L. n. 78/2010 e dunque, sino al 30 giugno 2024, lo stesso rimane la norma di riferimento;

l’Agenzia delle entrate ha evidenziato come gli interventi normativi richiamati danno conto della volontà del legislatore di non considerare rilevante, ai fini dell’eventuale impedimento alla compensazione, la presenza di debiti iscritti a ruolo per il pagamento dei quali sia in corso un piano di rateazione puntualmente onorato.

 

Alla luce di tale volontà, che si pone in diretta continuità con le previsioni già contenute nel richiamato articolo 31 del D.L. n. 78/2010, può concordarsi sul fatto che, ad ora, il divieto di compensazione non opera in presenza di debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione, se i pagamenti di tale rateazione risultano regolari.

 

Stante il caso concreto prospettato nell’interpello, essendo posto un divieto generalizzato alla facoltà di avvalersi della compensazione qualora l’importo dei ruoli scaduti sia superiore a 100.000, l’Agenzia  ha chiarito che tale divieto si applica a tutti i crediti, inclusi quelli di natura agevolativa. 

Ebinter Milano: al via da settembre le domande per il contributo centri estivi

Il contributo, riconoscibile per i soli mesi di giugno, luglio e agosto 2024, ha un importo massimo di 200,00 euro

Per l’anno 2024 l’Ente Bilaterale Terziario di Milano ha messo a disposizione un contributo a favore dei dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, a sostegno dei costi sostenuti per la frequenza di centri estivi pubblici e privati.
Il contributo è richiedibile dai lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti ed i lavoratori a tempo determinato che:
– svolgono la propria attività nelle province di Milano e di Monza Brianza;
– sono in forza presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive a Ente Bilaterale di Milano, da almeno 12 mesi all’atto della presentazione della domanda;
– sono in forza presso datori di lavoro che applicano integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sia per la c.d. parte economico-normativa sia per la c.d. parte obbligatoria.
Il contributo spetterà ad un solo genitore per ogni figlio, anche adottivo e/o in affido e a carico del richiedente, di età compresa tra i 4 anni compiuti ed i 14 anni. Verrà riconosciuto per i soli mesi di giugno, luglio e agosto 2024 fino ad un importo massimo di 200,00 euro.
Il lavoratore, per ottenere il sostegno economico, potrà compilare la domanda online, avendo cura di stamparla e presentarla all’Ente con la relativa documentazione, dal 17 settembre 2024 al 15 novembre 2024, attraverso le seguenti modalità:
– raccomandata A/R indirizzata a EBiTer Milano in Corso Buenos Aires 77- 20124 – Milano, specificando sulla busta “CENTRI ESTIVI”;
– procedura web, seguendo le indicazioni contenute nella mail ricevuta al termine della compilazione.
L’esito della stessa verrà comunicato entro il 24 gennaio 2025. L’Ente precisa che non verranno prese in considerazione domande incomplete perché mancanti della documentazione richiesta o di parte di essa, in questo caso il richiedente dovrà ripetere la procedura di compilazione on-line e provvedere nuovamente all’invio di tutti i documenti.

CCNL Metalmeccanica Cooperative: le OO.SS. hanno presentato la piattaforma contrattuale

Le richieste presentate all’interno della piattaforma vertono, tra le altre cose, su incrementi retributivi, riduzione orario di lavoro e occupazione

La Fiom-Cgil ha reso noto, mediante un comunicato stampa, l’ avvio di ipotesi di piattaforma per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Cooperative, in scadenza il 30 giugno 2024, firmato dalle Sigle Fim, Fiom e Uilm il 31 maggio 2021 e che riguarda 13mila dipendenti in circa 1.000 imprese del settore. Le stesse OO.SS. hanno presentato al vaglio degli organismi dirigenti e delle Assemblee dei 500  le richieste che, in seguito, verranno illustrate alle lavoratrici ed ai lavoratori per la consultazione e, in seconda battuta alle associazioni cooperative. 
In materia di incrementi retributivi la richiesta delle Sigle è di un aumento pari a 280,00 euro al livello C3 (ex 5° cat.) sul trattamento economico, per il periodo di vigenza 2024-2027, oltre alla revisione e all’adeguamento della norma contrattuale che, a decorrere dal 2017, consente alle aziende di procedere con gli assorbimenti degli aumenti del CCNL tramite i superminimi individuali. Per quel che concerne il premio perequativo, l’esigenza è quella di incrementare a 700,00 euro l’importo annuo e di modificare i criteri di erogazione, in modo tale che le lavoratrici ed i lavoratori che dipendono da imprese che non hanno in vigore un premio di risultato o voci retributive derivanti dalla contrattazione collettiva possano avere un emolumento, evitando di restare senza copertura del secondo livello di contrattazione. Tra gli altri temi chiave della piattaforma figurano: riduzione dell’orario di lavoro; crescita dell’occupazione stabile; formazione e aggiornamento professionale; forme di conciliazione tra vita e lavoro; welfare; salute e sicurezza. 

Ebinter Friuli Venezia Giulia: siglato l’accordo per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Sviluppate politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori sul fronte della sicurezza

L’Ente Bilaterale del Terziario del Friuli Venezia Giulia si è riunito per un confronto in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto, essendo quello del commercio, turismo e servizi, un contesto di micro, piccole e medie attività con un numero ridotto di addetti, diviene difficile applicare il sistema di gestione previsto dalle norme in materia di sicurezza. Pertanto, con l’incontro avvenuto in presenza del presidente dell’Ebt, si è stipulata una intesa che, in considerazione anche del ruolo chiave del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza designato dalle OO.SS. su base provinciale, intende favorire e sviluppare politiche di prevenzione e sostegno ai lavoratori e alle imprese, mirando a consentire, anche alle aziende del terziario, l’attuazione degli adempimenti su consultazione e partecipazione dei lavoratori alla prevenzione, tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Pertanto, le Parti hanno concordato di istituire, all’interno del Comitato regionale degli Enti bilaterali, il Comitato Paritetico Regionale avente compiti di formazione, supporto al datore di lavoro e ai lavoratori nella organizzazione del monitoraggio e della sicurezza. 

Assegno di inclusione: arrivano le linee guida per le reti di servizi

Il documento è stato approvato con uno specifico decreto ministeriale (D.M. 11 giugno 2024, n. 93).

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 93/2024 ha approvato le Linee Guida per la costruzione di Reti di servizi per l’attuazione dell’Assegno di Inclusione (ADI), ai sensi dell’articolo 6, comma 10 del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023).

Infatti, l’adesione al percorso personalizzato di accompagnamento all’inclusione sociale e all’inserimento lavorativo viene valorizzata da un sistema di welfare locale capace di individuare i bisogni complessi, di definire e sottoscrivere modalità operative di collaborazione tra servizi, a partire dai servizi sociali e dai centri per l’impiego e con il Terzo settore, per attivare gli interventi e i servizi necessari ai beneficiari. Inoltre, la presa in carico delle condizioni di maggiore fragilità richiede l’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari e sociosanitari.

A tal fine, nelle Linee guida vengono sviluppati i 2 principali tipi di Reti, che collaborano e dialogano tra loro:

– le Reti di indirizzo (con funzione di programmazione e/o monitoraggio e valutazione);
– le Reti di intervento (con funzione gestionale e di attuazione).
Inoltre, con l’Allegato I è approvato un Esempio di struttura Protocollo d’Intesa/Accordo di programma per le Reti di intervento locali; mentre con l’Allegato II è approvato un Esempio/Proposta di schema di protocollo d’intesa per l’attivazione della Rete dei servizi territoriali per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico dei percorsi per l’inclusione sociale e per il rafforzamento delle azioni di collaborazione nell’ambito dell’ADI, parti integranti del decreto in argomento.

La realtà virtuale nei percorsi formativi e di aggiornamento

Indicazioni sull’impiego delle nuove tecnologie come metodo di apprendimento e di verifica finale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 23 maggio 2024, n. 3).

L’utilizzo della realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008. È questo l’argomento toccato dalla risposta in argomento della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ciò anche a fronte di quanto previsto dal D.L. n. 146/2021 “Decreto Fiscale” che ha modificato lo stesso articolo 37 relativamente alla verifica finale di apprendimento dei percorsi formativi e la verifica di efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.

Al riguardo, la Commissione ha ricordato che l’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ha stabilito che la metodologia di insegnamento/apprendimento deve privilegiare un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore nel percorso di apprendimento. A tali fini è opportuno:

– garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;

– favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

– prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;

– favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità eLearning e con ricorso a linguaggi multimediali.

L’Accordo del 7 luglio 2016, Allegato II, sostitutivo dell’Allegato I al previgente Accordo del 21 dicembre 2011, ha individuato altresì i requisiti e le specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning.

La Commissione, infine, ha richiamato l’articolo 20 del D.L. n. 36/2022, che ha previsto la possibilità per l’INAIL di promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell’esecuzione dei singoli interventi previsti dal PNRR per l’attivazione di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro.

Tanto premesso, la Commissione ha ritenuto che le modalità di erogazione della formazione e le metodologie di insegnamento/apprendimento vadano ricondotte nell’ambito degli Accordi richiamati in premessa e attualmente vigenti in materia, rinviando, in particolare, a quanto previsto dal citato Accordo del 21 dicembre 2011, Allegato A, punto 3.

 

CCNL Autoferrotranvieri: conclusa la prima fase della procedura di raffreddamento

Il 12 giugno si è conclusa con esito negativo la prima fase della procedura di raffreddamento 

Il 12 giugno si sono incontrate le associazioni datoriali Asstra, Anav, Agens e le organizzazioni sindacali Filt- Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna al fine di esperire la procedura di raffreddamento e di conciliazione prevista dall’art.1 L. n. 83/2000 per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, avviata lo scorso 6 giugno.
Le Organizzazioni Sindacali hanno dichiarato le cause dello stato di agitazioni ed in particolar modo la necessità di un miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro per i lavoratori del settore, ritenendo le proposte datoriali non confrontabili, in particolar modo sull’orario di lavoro e sull’adeguamento economico che dovrebbe essere omologato al potere d’acquisto registrato negli ultimi anni.

Bonus prima casa under 36: le nuove istruzioni dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le istruzioni 2024 sul bonus prima casa per chi ha meno di 36 anni, fornendo chiarimenti sulle novità introdotte dal decreto Milleproroghe (Agenzia delle entrate, circolare 18 giugno 2024, n. 14/E).

L’agevolazione è finalizzata a favorire l’acquisto dell’abitazione da parte delle persone più giovani e con ISEE non superiore a 40mila euro, prevedendo diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale.

 

In primo luogo è prevista l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a IVA, è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto.

 

Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile. Non è, infatti, dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

 

L’Agenzia nel documento di prassi ricorda i requisiti per beneficiare della misura di favore e fornisce indicazioni agli uffici alla luce dell’ultima proroga stabilita dal decreto Milleproroghe.

Il D.L. n. 215/2023 prevede, in particolare, la possibilità di fruizione del bonus “prima casa under 36” fino al 31 dicembre 2024 a patto che il contratto preliminare sia stato registrato nel 2023.

Quanto agli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio 2024 e l’entrata in vigore della Legge di conversione del Milleproroghe (29 febbraio 2024), la circolare ricorda che è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, d’importo pari alle imposte pagate in eccesso. Per beneficiarne, sarà possibile rendere al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo, in cui il contribuente manifesta la volontà di avvalersi del beneficio e dichiara di essere in possesso dei requisiti.

Questo atto integrativo potrà essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, ma ovviamente entro il termine di utilizzo del credito d’imposta.

 

Per l’accesso al bonus è inoltre necessario avere, al momento del rogito, un valore ISEE non superiore a 40mila euro annui.

A questo proposito la circolare specifica che, per gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore della proroga, è possibile dimostrare il rispetto dei requisiti se, anche in data successiva, si è in possesso di un ISEE in corso di validità nel 2024 che fa riferimento allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto.

 

Infine, la circolare fornisce istruzioni per beneficiare del credito d’imposta in caso di riacquisto, affrontando il tema con alcuni esempi a seconda che l’atto di acquisto sia soggetto a imposta di registro o a IVA.