Imprenditorialità giovanile in agricoltura

Il decreto del Ministero dell’agricoltura definisce, tra l’altro, i requisiti che devono possedere i soggetti beneficiari per poter accedere alle agevolazioni in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (D.M. 23 febbraio 2024).

È stato pubblicato sulla G.U. del 12 aprile 2024 il decreto in oggetto con cui vengono adottate misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura.

 

Il nuovo decreto segue il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze, del 20 luglio 2022 e lo adegua al Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

 

Beneficiari e requisiti

 

L’articolo 2 del decreto individua i soggetti beneficiari e i requisiti che gli stessi devono possedere. In particolare, le agevolazioni previste dall’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n.185/2000 si applicano: 

 

a) alle microimprese e piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un’intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

 

b) alle microimprese e piccole e medie imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

 

Le imprese di cui alla lettera a) devono essere in possesso dei seguenti requisiti (per le imprese di cui alla lettera b) sono richiesti solo i requisiti dei punti 2, 3 e 5): 

 

1) essere costituite da non più di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;

 

2) esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;

 

3) essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;

 

4) essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola, ovvero subentrare entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda;

 

5) avere sede operativa nel territorio nazionale.

 

Lo statuto della impresa ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti di cui al citato punto 3) per un periodo di almeno 10 anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

 

Alla data di presentazione della domanda e per i 5 anni successivi alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, i soci della impresa beneficiaria non possono detenere quote o azioni di altre imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal Capo III del D.Lgs. n. 185/2000. Inoltre, le imprese che richiedono le agevolazioni non devono, a pena di esclusione, aver già beneficiato delle suddette agevolazioni.

 

Agevolazioni

 

Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a 15 anni (articolo 3).

 

I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno uno degli obiettivi individuati dal comma 2 dell’articolo 3.

 

Domande

 

Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate a ISMEA e devono indicare il nome e le dimensioni dell’impresa, specificando il requisito soggettivo sopra indicato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3 del decreto, la descrizione e l’ubicazione del progetto, l’elenco delle spese ammissibili e l’importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto.

 

Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di 6 mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.

 

La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell’agevolazione concessa in termini di ESL (equivalente sovvenzione lordo, di cui all’articolo 2, punto 20, del Regolamento UE), stabilisce le spese ammesse e i tempi per l’attuazione del progetto e definisce l’importo e la durata del mutuo agevolato, nonché del contributo a fondo perduto.

 

CCNL Legno e Arredamento Piccola Industria: con la sottoscrizione dell’accordo in arrivo nuovi minimi



Con la retribuzione di aprile sono previsti nuovi minimi retributivi per i dipendenti del settore


Il 9 aprile scorso Unital Confapi e le OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto un verbale di accordo che definisce i minimi tabellari relativi all’anno 2024. Nell’elaborazione si è tenuto conto dell’indice inflattivo calcolato secondo l’Accordo del 15 novembre 2023 che è risultato pari al 5,9% (dati Istat-Ipca non depurata dei costi energetici) e applicato secondo le regole definite dal suddetto accordo. L’aumento previsto decorre dal 1° marzo 2024 e viene riconosciuto unitamente con la retribuzione del mese di aprile 2024.






















































































Categoria Parametro Minimi dal 1° dicembre 2023 Aumenti riparametrati Minimi dal 1° marzo 2024
AD3 210 2.907,29 204,83 3.112,12
AD2 195 2.739,09 190,20 2.929,29
AD1 180 2.574,20 175,57 2.749,77
AC4 165 2.409,33 160,94 2.570,27
AC3 155 2.243,54 151,19 2.394,73
AC2 155 2.243,54 151,19 2.394,73
AC1 142 2.100,66 138,51 2.239,17
AS3 155 2.243,58 151,19 2.394,77
AS2 140 2.078,67 136,55 2.215,22
AS1 134 2.008,49 130,70 2.139,19
AE3 126,5 1.926,06 123,39 2.049,45
AE2 119 1.840,57 116,07 1.956,64
AE1 100 1.629,20 97,54 1.726,74

CCNL Turismo Confcommercio: prosegue la trattativa di rinnovo

Esaminati i diversi profili professionali

Vista la decisione delle associazioni Anir e Angem di non partecipare alla trattativa in corso, il negoziato ripreso il 10 aprile 2024 da Fipe-Confcommercio e Alleanza delle cooperative, per il rinnovo del CCNL Turismo e Confcommercio, costituisce l’unico riferimento per il settore. 
Durante il confronto, avendo le associazioni datoriali rinunciato alle richieste presentate nei mesi scorsi sul ridimensionamento della professionalità della ristorazione collettiva, si son potuti esaminare i molteplici profili professionali, per aggiornarli ed eliminare i profili ormai obsoleti. 
Il prossimo incontro, che si svolgerà nella sede Fipe di Roma in delegazione trattante, è fissato per il 19 aprile 2024. 

 

Riforma del lavoro sportivo: i punti cardine

Pubblicata una guida con definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 12 aprile 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per lo sport e i giovani hanno messo a punto un documento on line con i punti cardine della Riforma del lavoro sportivo al fine di accompagnare l’applicazione delle nuove norme alla luce del correttivo al D.Lgs. n. 36/2021.

Il testo, intitolato “La riforma del lavoro sportivo” include definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste e adempimenti obbligatori.

Del resto, dal 1° luglio 2023 la disciplina revisionata dei rapporti di lavoro in ambito sportivo è entrata definitivamente in vigore, raggruppando in un quadro unitario le regole applicabili, in modo organico e sistematico.

Inoltre, il documento in questione è corredato da una serie di risposte alle domande più frequenti, con un rimando alle pagine dedicate dell’URP online del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per un costante aggiornamento.

I punti cardine

Tra i punti salienti della Riforma del lavoro sportivo sottolineati nel documento ministeriale rientrano:

– l’identikit del “lavoratore sportivo” che è indipendente dalla natura professionistica o dilettantistica dell’attività svolta. Inoltre vengono chiarite le tipologie contrattuali utilizzabili, con le relative disposizioni in materia di controlli sanitari e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

– Il lavoro subordinato in ambito sportivo acquisisce una disciplina che tiene in conto le specificità del comparto, in deroga alla disciplina ordinaria;

– previste differenziazioni nelle regole applicabili nell’area del professionismo e in quella del dilettantismo. Inoltre vengono inserite disposizioni specifiche e speciali agevolazioni per i rapporti di
lavoro con gli atleti di club paralimpici rientranti nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nonché in tema di formazione dei giovani atleti;

– le prestazioni sportive dei volontari hanno una disciplina specifica che aiuta a tenere separato l’àmbito del rapporto di lavoro da quello veramente personale, spontaneo e gratuito del volontariato. I volontari non sono lavoratori sportivi; 

– viene disciplinato il trattamento pensionistico e sono inserite delle tutele ad hoc per l’assicurazione contro gli infortuni;

– infine, si registrano interventi sul trattamento tributario dei contratti in ambito sportivo, con un trattamento agevolato soprattutto nel dilettantismo, per il quale sono previste agevolazioni anche per soggetti che non sono lavoratori sportivi e prestano, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, attività di carattere amministrativo-gestionale a favore di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal CIP.

CIPL Edilizia Industria Vicenza: definito l’EVR per il 2024

Definito in misura pari al 4% dei minimi in vigore al 1° settembre 2020

 Lo scorso 27 marzo si sono incontrate Ance Vicenza- Sezione Costruttori Edili/Installatori di Impianti di Confindustria Vicenza, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno Feneal-Uil Veneto Zona di Vicenza, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini Filca-Cisl della Provincia di Vicenza, la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive Fillea-Cgil  della Provincia di Vicenza per la determinazione degli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Vicenza relativamente all’anno 2024.
Ai fini della determinazione annuale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile vengono utilizzati, attribuendo a ciascuno un’incidenza ponderale del 25%, i seguenti quattro indicatori/parametri territoriali:
– numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
– monte salari denunciato alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
– ore denunciate alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
– rapporto ore versate/ore denunciate Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia.
Le Parti hanno, pertanto,  proceduto, al raffronto dei suddetti indicatori/parametri territoriali e definito che sussistono i presupposti contrattuali per la quantificazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Vicenza in misura del 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 e la cui effettiva misura da corrispondersi a livello aziendale è determinata dalle singole aziende all’esito della verifica, da effettuarsi entro il mese di maggio 2024, sulla base:
– delle ore di lavoro effettivo relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, paragonando il valore medio del triennio di riferimento 2021 -2022 e 2023 e quello del triennio immediatamente precedente ( 2020-2021-2022);
– il volume d’affari IVA 2021-2022-2023 con i dati relativi al volume di affari IVA denunciato per il triennio immediatamente precedente 2020-2021-2022.

Riforma fiscale: l’Agenzia delle entrate fa il punto sulle misure in materia di dichiarazioni fiscali

Dall’Agenzia delle entrate arrivano le indicazioni operative relative alle misure introdotte dal D.Lgs. n. 11/2024, recante la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Agenzia delle entrate, circolare 11 aprile 2024, n. 8/E).

L’Agenzia delle entrate nella nuova circolare n. 8/2024 esamina le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali previste dal Decreto Adempimenti, soffermandosi nello specifico:

– sulle semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA;
– sulle semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA;
– sulle semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
– sulla revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

 

Facilitata ulteriormente la presentazione del modello 730, grazie alla presentazione in modalità semplificata, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dall’attuale campagna dichiarativa 2024. Da quest’anno, infatti, l’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Queste informazioni, in particolare, saranno disponibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia. I contribuenti interessati, utilizzando un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.

La possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.

A titolo esemplificativo, per effetto dell’estensione dell’ambito soggettivo, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita IVA, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale.

Già da quest’anno è possibile riportare i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva.

Inoltre, sempre a partire dall’anno in corso, un’ulteriore novità consente ai soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

 

Snelliti e di più agevole compilazione anche i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, IVA e IRAP, grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni. La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici.

In pratica, è progressivamente eliminato l’obbligo di indicare in dichiarazione i crediti d’imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite “compensazione orizzontale” finalizzata ad estinguere debiti. Per quelli per cui permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, è stabilito, invece, che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d’imposta siano spettanti. Tale previsione non vale per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis.

Oltre ciò, viene estesa anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Modificati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi e IRAP, inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.

CCNL Servizi Funerari: aumenti dal 1° aprile 2024



Con la retribuzione di aprile, i nuovi minimi per i dipendenti del Settore


Con l’ipotesi di accordo del 7 febbraio 2023, le Parti sociali Utilitalia e Funzione Pubblica – Cgil, Fit-Cisl Uil-Trasporti-Uil hanno stabilito un aumento a regime per il triennio 2022-2024 di 105,00 euro, erogato in tre rate.
La seconda tranche di aumenti dei minimi retributivi (30,00 euro), per i lavoratori del settore pompe funebri, è prevista dal 1° aprile 2024.
Di seguito, i nuovi valori dei minimi tabellari.



































































Livello Minimi Edr Totale
QS 3.195,75 10,33 3.206,08
Q 2.855,99 10,33 2.866,32
A1 2.521,55 10,33 2.531,88
A2 2.292,34 10,33 2.302,67
B1 2.119,70 10,33 2.130,03
B2 1.983,23 10,33 1.993,56
C1 1.846,83 10,33 1.857,16
C2 1.748,34 10,33 1.758,67
C3 1.695,35 10,33 1.705,68
D1 1.642,36 10,33 1.652,69
D2 1.551,43 10,33 1.561,76
D3 1.305,21 10,33 1.315,54

Sicurezza sociale, l’accordo tra Italia e Moldavia

Fornite le istruzioni in merito all’intesa entrata in vigore il 1° dicembre 2023 (INPS, circolare 11 aprile 2024, n. 9).

L’INAIL ha reso note le istruzioni per l’applicazione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. L’intesa, sottoscritta il 18 giugno 2021, è in effetti entrata in vigore lo scorso 1° dicembre 2023.

In particolare, l’Accordo nasce dall’esigenza di consentire alle istituzioni moldave l’esportabilità delle loro prestazioni ai lavoratori che risiedono in Italia, non prevista dalla legislazione della Repubblica di Moldova. Con la sottoscrizione dell’intesa, i contraenti si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all’attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la trasferibilità dei trattamenti di pensione, delle rendite e delle prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella
Repubblica di Moldova.

Il campo di applicazione

L’Accordo, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, include:
– le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall’assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS;
– le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’INAIL.
Per la Repubblica di Moldova, invece, l’Accordo si applica alla pensione per limite d’età, alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, alla pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale e alla pensione per i superstiti. 

L’intesa prevede l’esportabilità delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono o dimorano in Italia. I lavoratori beneficiari di rendite e di altre prestazioni in denaro erogate dall’INAIL e residenti in Moldavia continuano a beneficiare delle medesime prestazioni, senza limitazioni. 

Le domande

Le domande di prestazioni italiane relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate, per il tramite dell’istituzione competente moldava, all’INAIL.
Dal canto loro, le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate dai residenti in Italia all’istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle strutture territoriali dell’INAIL.

Esami medici

L’accordo dispone che se una persona, che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due stati, presenta una domanda per una prestazione a carico dell’altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell’altro Stato, che richiedano un esame medico per l’accertamento dei requisiti sanitari, l’esame medico viene effettuato dall’istituzione del luogo di residenza e/o dimora su richiesta e a spese dell’istituzione competente dell’altro Stato.
Nel caso in cui l’esame medico venga effettuato anche nell’interesse dell’istituzione del luogo di residenza o dimora della persona interessata, questa istituzione ne sostiene le spese e provvede a trasmettere l’esame medico all’istituzione dell’altra parte. 

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni moldave relative agli infortuni sul lavoro e malattia professionale pervenuti alle strutture territoriali dell’INAIL dovranno essere tempestivamente trasferiti alla CNAS.
I ricorsi amministrativi dei residenti nella Repubblica di Moldova riguardanti le prestazioni italiane relative agli infortuni sul lavoro e malattia professionale possono essere validamente presentati entro il termine prescritto anche alla CNAS che procederà senza indugio a trasmettere all’lNAIL la documentazione. Ai fini dell’attestazione della data di presentazione, farà fede la data di presentazione del ricorso presso l’istituzione estera. 

L’applicativo per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile

A partire dal 3 giugno 2024 sarà disponibile per le aziende interessate il portale telematico per la compilazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 10 aprile 2024).

Le aziende in questione sono quelle pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica che le stesse potranno redigere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile attraverso il portale telematico disponibile sul sito istituzionale a partire dal 3 giugno prossimo.

 

In un’ottica di semplificazione, saranno disponibili anche nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse.

 

Le suddette aziende avranno tempo fino al 15 luglio 2024 per redigere il rapporto esclusivamente tramite il predetto applicativo.

 

Entro lo stesso termine, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021) integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023.

 

Il Ministero precisa che restano confermate le modalità generali di compilazione previste dal decreto adottato il  29 marzo 2022 di concerto  con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Beni offerti in omaggio ai dipendenti: il regime fiscale applicabile ai fini IRPEF

L’Agenzia delle entrate ha chiarito i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente (Agenzia delle entrate, riposta 11aprile 2024, n. 89).

L’articolo 51, comma 1, del TUIR dispone che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei ”vantaggi economici” che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della stessa. Trattasi, in particolare, di compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dallo stesso datore di lavoro.

Il medesimo articolo 51, al comma 3, prevede che:

  • il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista;

  • non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro;

  • se il valore supera il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 1, comma 16, della Legge di bilancio 2024, limitatamente al periodo d’imposta 2024, ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR.

 

Nella circolare del MEF n. 326/1997 è stato precisato che il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente, se, invece, per la cessione del bene o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.

 

In base a quanto chiarito nella circolare n. 37/E/2013, in via generale, i beni assegnati ai dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente e solo nella particolare ipotesi in cui il dipendente abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso, si può considerare prevalente l’interesse del datore di lavoro e, quindi, escludere il valore dei predetti beni dalla tassazione in capo al dipendente.

 

Nel caso di specie, l’istante ”omaggia” mensilmente i propri dipendenti di un sacchetto di caffè selezionato e di una bevanda gratuita al giorno, da consumare durante la pausa al lavoro, evidenziando che scopo dell’offerta è diffondere la conoscenza approfondita dei prodotti e la capacità dei dipendenti di trasmettere l’eccellenza degli stessi alla clientela, nell’ambito della strategia aziendale. L’istante rappresenta, inoltre, che potrebbe capitare che la Società istante omaggi i Partners con alcuni beni che hanno natura di merchandise ed afferma che in questi casi, tali beni sono appositamente caratterizzati per rappresentare l’identità aziendale e il motivo principale per la concessione di tali beni è la volontà che i Partner diffondano l’immagine aziendale al di fuori delle mura della caffetteria con finalità di business, di marketing e di promozione e diffusione dell’immagine aziendale.

L’Agenzia rileva che i descritti beni sono offerti, rispettivamente, con cadenza mensile e giornaliera, a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta. I dipendenti, inoltre, potrebbero utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o potrebbero anche decidere di non fruirne, stante l’assenza di obblighi contrattuali specifici. Oltre ciò gli omaggi in questione, per quanto ”utili” alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un’esigenza propria del singolo lavoratore e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che, qualora il valore dei beni assegnati dall’istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del TUIR, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 del TUIR.